Statuto ASIPAO

La redazione degli statuti ed eventuali regolamenti rinuncia all’uso di forme differenziate del maschile e del femminile. Di regola, la forma maschile vale anche per la forma femminile. La versione italiana dei presenti statuti e degli eventuali regolamenti è quella ufficiale.

A – Nome e scopo

Art. 1 Nome

Con la denominazione di Associazione della Svizzera Italiana persone affette da obesità (in seguito A.S.I.P.A.O.)   è costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopo

ASIPAO ha quale scopo la tutela e promozione dei diritti e degli interessi delle persone affette, o che sono state affette da obesità, come anche la prevenzione della malattia. Essa è indipendente in materia politica e confessionale.

Art. 3 Compiti

ASIPAO intende raggiungere il suo scopo in particolare mediante:

  • Riunioni fra persone affette da obesità per riflettere sull’origine della condizione, affrontarla e gestirla al meglio;
  • Incontri sotto la guida di specialisti, dove poter scambiare il vissuto con persone che vivono la stessa realtà;
  • Organizzazione di attività fisica e di svago riservate a loro (palestra, piscina, tecniche di rilassamento) ecc.;
  • Organizzazione di serate informative dedicate ai vari aspetti della problematica dell’obesità;
  • Messa a disposizione dei contatti di terapisti, medici e altri specialisti formati per la cura delle persone obese;
  • Miglioramento dell’immagine dell’obeso nella società sfatando i miti negativi legati a questa condizione;
  • Sviluppo di un’informazione adeguata ai media e all’opinione pubblica;
  • Favorire lo sviluppo di servizi e infrastrutture che tengano maggiormente conto dei bisogni della persona obesa;
  • Lotta contro qualsiasi tipo di discriminazione di cui può essere vittima la persona obesa;
  • Attività di prevenzione dell’obesità nell’infanzia e nella gioventù.

Art. 4 Sede e Contatti

  • La sede sociale di ASIPAO è legata al suo segretariato
  • La sede fisica di ASIPAO è a Biasca, Via Bellinzona, nel Palazzo rosa FFS

B – Qualità di socio e funzionamento

Art. 5   Definizione

ASIPAO riconosce le seguenti forme di soci:

  • Socio attivo
  • Famiglia  
  • Socio sostenitore
  • Sostenitore

Art. 6 Soci attivi

Sono considerati soci attivi le persone iscritte che sono, o sono state affette da obesità.

Art. 7 Famiglie

Sono considerati famiglie le coppie sposate, i conviventi e le coppie registrate con figli minorenni a carico. La qualità di socio famiglia paga una tassa ridotta decisa dall’Assemblea.

Art. 8 Soci sostenitori

Sono considerati soci sostenitori le persone iscritte che sostengono la causa di ASIPAO e che si offrono di pagare una tassa maggiorata. Essi non hanno diritto di voto.

Art. 9 Sostenitori

Sono considerati sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono la causa di ASIPAO e che pagano una tassa minima di Frs 100.- l’anno. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

Art. 10 Sponsor

Gli sponsor sono:

  • Le aziende sostenitrici, pubbliche o private, che collaborano alla riuscita delle attività dell’associazione, tramite sponsorizzazione finanziaria e/o messa a disposizione di strutture.

Art. 11 Ammissione

Sono ammessi dal Comitato quali soci tutti coloro che hanno presentato formale richiesta scritta tramite l’apposita cartolina di adesione e sono in regola con il pagamento della tassa annua. Il comitato può per valide ragioni respingere una richiesta di ammissione. La sua decisione è definitiva.

Art. 12 Dimissione

Le dimissioni non sono tacite, devono essere inoltrate per iscritto entro un mese dallo scadere dell’anno di adesione.

Art. 13 Espulsione

Dopo un avvertimento notificato per lettera raccomandata, il comitato può richiedere all’Assemblea l’espulsione di un socio dall’associazione per:

  • Comportamento gravemente in contraddizione o lesivo con gli scopi, statuti o regolamenti dell’associazione
  • Chi, benché sollecitato non paga la tassa annuale.

Art. 14 Quote sociali e diritto di voto

I membri pagano una quota sociale annua decisa dall’Assemblea. Essa deve essere regolata entro l’annuale Assemblea dei soci. Hanno diritto di voto solo i soci come da art. 6 – 7 – 8 che sono in regola con il pagamento della tassa.

C – Organizzazione

Art. 15 Organi

Gli organi sociali di ASIPAO sono:

  • L’assemblea dei soci
  • Il comitato
  • La commissione di revisione

Art. 16 Assemblea dei soci

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all’anno, di regola entro la prima metà del mese di febbraio. La stessa può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci possono inoltrare proposte al Comitato fino a 20 giorni prima dell’Assemblea. L’anno di esercizio si chiude il 31 dicembre. Un’assemblea straordinaria può essere convocata qualora il comitato lo ritenesse necessario, ma deve esserlo se lo richiede almeno 1/3 dei soci.

Art. 17 Competenze

Le competenze dell’assemblea sono:

  • L’elezione del presidente, del vicepresidente, dei membri di comitato e del sostituto
  • Elezione dei revisori dei conti
  • Nomina del presidente del giorno
  • Scelta degli scrutatori
  • Approvazione del rapporto del presidente
  • Approvazione dei conti, del rapporto dei revisori dando scarico al Comitato
  • Accettazione del preventivo
  • Deliberare sulle proposte dei soci
  • Fissazione della quota sociale
  • Approvazione di modifiche a statuti ed eventuali regolamenti di sua competenza
  • Approvazione sull’espulsione di soci che si sono resi colpevoli secondo l’articolo 13 del presente statuto
  • Approvazione dello scioglimento di ASIPAO.

Art. 18 Procedura

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, eccettuati i casi dove è espressamente richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti il presidente ha potere decisionale.

Occorre la maggioranza di due terzi dell’assemblea per votare:

  • Le modifiche statutarie
  • Lo scioglimento dell’associazione
  • L’espulsione dei soci che si sono resi colpevoli secondo l’articolo 13 del seguente statuto
  • L’approvazione di spese straordinarie non garantite dal patrimonio sociale.

Art. 19 Comitato

Il comitato si compone di almeno 5 membri più un membro sostituto. Il periodo di nomina è di tre anni e sono sempre rieleggibili. La maggioranza dei membri e il presidente devono essere, o essere stati, affetti da obesità. Il sostituto che subentra nel corso dell’anno, deve essere confermato nella carica dall’Assemblea dei soci.

Il comitato al suo interno nomina un segretario e un cassiere. Sono ammesse cariche cumulative. I membri dimissionari devono informare in forma scritta e motivata il Comitato della loro scelta entro il mese di dicembre.

Art. 20 Competenze

Nelle competenze del Comitato rientrano tutti i compiti che non competono ad altri organi. In particolare:

  • Trattare gli affari correnti e quelli trasmessigli dall’assemblea;
  • Nominare commissioni speciali;
  • Rimpiazzare i membri dimissionari. Le nomine saranno ratificate nell’assemblea successiva;
  • Deliberare su qualsiasi genere di spesa, nell’ambito della gestione ordinaria, che l’associazione intende affrontare con il patrimonio sociale, nell’ambito del preventivo approvato;
  • Convocare l’assemblea annuale o un’eventuale straordinaria;
  • Informare regolarmente i soci sulle attività organizzate;
  • Redigere regolamenti interni conformi allo statuto;
  • Organizzare le attività dell’associazione;
  • Presentare un preventivo per l’anno entrante;
  • Redigere un consuntivo.

Art. 21 Funzionamento

  1. Il comitato è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci. Esso delibera a maggioranza semplice, e in caso di parità di voti il presidente ha potere decisionale. Nel caso in cui il presidente fosse impossibilitato a presenziare per svolgere le sue mansioni, il vice presidente ha l’obbligo di sostituirlo, ed è responsabile del buon andamento degli affari correnti.
  2. I membri del comitato devono essere convocati almeno una settimana prima della riunione. La convocazione può essere fatta in forma sia orale sia scritta. I membri hanno l’obbligo di confermare la loro presenza o assenza entro. Di ogni seduta è redatto un verbale. I verbali sono conservati presso la sede sociale.
  3. Giuridicamente ASIPAO è impegnata con la firma collettiva a due del presidente e del cassiere o del segretario. La corrispondenza corrente è di regola firmata dal presidente o dal segretario.

Art. 22 Commissione di revisione

La commissione di revisione dei conti è formata da due membri. Gli stessi restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Compito dei revisori è l’esame della situazione patrimoniale dell’associazione. Essi hanno il compito di redigere un rapporto da presentare all’assemblea.

D – Competenze finanziarie

Art. 22 Patrimonio sociale e responsabilità

Il patrimonio sociale è formato da:

  • Tasse dei soci
  • Contributi sociali ed elargizioni di persone e da enti pubblici o privati.
  • Utili di attività organizzati dall’associazione.
  • Inventario

Gli impegni patrimoniali dell’associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. E’ esclusa ogni responsabilità personale dei soci. Per spese straordinarie, l’assemblea può autorizzare il comitato a contrarre un debito presso un istituto finanziario alle migliori condizioni possibili.

E – Disposizioni finali

Art. 23 Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato in ogni momento. Il patrimonio sociale e l’inventario saranno messi a disposizione di altre associazioni che perseguono gli stessi scopi. In mancanza di queste o di un socio che decida di fondare un’altra associazione con gli stessi scopi del presente statuto, e trascorso un anno dalla decisione di scioglimento, tutti i beni saranno venduti e il ricavato versato in beneficienza ad enti assistenziali del


Il presente statuto, approvato dall’assemblea del 20 febbraio 2020 entra in vigore immediatamente.

Il presidente: Max Hofmann
Il vice-presidente: Pamela Beltrametti

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